CON LA SENTENZA PENALE N. 40789 LA CASSAZIONE GIUDICA NON PERSEGUIBILE PER LEGGE UN MARITO CHE "PICCHIA" LA PROPRIA MOGLIE PER MOTIVI LEGATI ALLA RELIGIONE. DI PIÙ, IL MARITO IN QUESTIONE (POVERINO) SAREBBE "CARICATO" DA UN ALTRO MOTIVO E CIOÈ DA UNA SUA "RELAZIONE ADULTERINA". LA "VITTIMA" IN QUESTO CASO SUBISCE “DUE VOLTE” ED È PUR SEMPRE UN SOGGETTO DEBOLE: LA DONNA.
INFATTI NON SI VERIFICA QUASI MAI CHE SIANO LE MOGLI A PICCHIARE IL MARITI. DI TUTTO QUESTO, DICONO I GIUDICI, LA MOGLIE (VITTIMA) È “CONSAPEVOLE” E “DISPOSTA” A "SUBIRE" PER L FATTO CHE NON RICHIEDE LA SEPARAZIONE. INSOMMA È LEI CHE LO VUOLE, QUINDI È NORMALE E NON È REATO!
UNA SENTENZA ASSURDA COME QUESTA È PIÙ UNICA CHE RARA PERCHÉ "VIOLA" LA COSTITUZIONE, IL BUON SENSO LAICO E LA STORIA DEI DIRITTI CIVILI.
SOLO UNA LOGICA FONDAMENTALISTA RELIGIOSA RITERREBBE QUESTA SENTENZA NORMALE, COME IN PASSATO SI CONSIDERAVA REATO PENALE SOLO LA DONNA CHE COMMETTEVA "ADULTERIO" E NON L'UOMO.
MA QUEL SISTEMA DI LEGGI "DISEGUALI" E “DISCRIMINATORIE" È FINITO DA PIÙ DI 40 ANNI. QUESTA SENTENZA INVECE PUNTA A FARCI RITORNARE A QUEL PASSATO!
AUGURIAMOCI CHE LA CASSAZIONE LA CANCELLI COME “CLAMOROSO ERRORE” AL PIÙ PRESTO.
Raffaele B.
RAINEWS24
Giustizia. Picchiare la moglie per motivi religiosi per la Cassazione non e' reato
Roma, 14 dicembre 2006
Picchiare la moglie per motivi legati alla religione non e' perseguibile per legge, lo ha deciso la Cassazione (sesta sezione penale, sentenza n.40789).
Episodi sporadici di maltrattamenti tra coniugi, causati anche da "continui dissidi" per "l'educazione religiosa dei figli" possono non essere condannabili.
La Cassazione lo ha deciso, confermando l'assoluzione di un uomo "perchè il fatto non costituisce reato", accusato di aver maltrattato la moglie con ripetute offese, minacce e aggressioni alla sua integrità fisica nel corso di dissidi causati dal diverso credo religioso dei due: la donna, in particolare, era testimone di Geova e impartiva la propria fede ai figli in contrasto con il marito.
Una sentenza che penalizza due volte il più debole, un uomo che picchia una donna e' piu' probabile del contrario quante mogli, infatti, hanno la forza per picchiare i mariti?
Per la Corte d'appello di Catanzaro, "i provati episodi di percosse da parte dell'imputato nei confronti della moglie", verificatisi in occasione delle frequenti liti tra i due dovute anche a una relazione extraconiugale che l'uomo aveva allacciato, "non erano riconducibili a un'unica intenzione criminosa di ledere sistematicamente l'integrità' fisica e morale della congiunta al fine di avvilirla e di sopraffarla, ma erano espressioni reattive a una situazione di reciproche malversazioni e di disagio familiare, il che escludeva la sussistenza del dolo di maltrattamenti".
Ma La cassazione non e' stata d’accordo e ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale di Catanzaro: nelle sentenze di primo e di secondo grado, osservano gli "ermellini", "si e' pervenuti a una decisione assolutoria sulla base dell'apprezzamento di condotte violente e offensive dell'imputato nei confronti della moglie non riconducibili a un carattere di abitualità ne' collegabili a un dolo unitario di vessazione".
Si e' dunque ritenuto, aggiungono i giudici di Cassazione, che "siffatte condotte fossero espressione di una reattività estemporanea che affondava le sue radici nel clima di dissidio tra i coniugi", derivante sia dalla "diversa religione" praticata dalla donna, sia dalla "relazione adulterina" intrattenuta dall'imputato, "che tuttavia la congiunta era disposta a subire, non sollecitando la separazione del marito".
INFATTI NON SI VERIFICA QUASI MAI CHE SIANO LE MOGLI A PICCHIARE IL MARITI. DI TUTTO QUESTO, DICONO I GIUDICI, LA MOGLIE (VITTIMA) È “CONSAPEVOLE” E “DISPOSTA” A "SUBIRE" PER L FATTO CHE NON RICHIEDE LA SEPARAZIONE. INSOMMA È LEI CHE LO VUOLE, QUINDI È NORMALE E NON È REATO!
UNA SENTENZA ASSURDA COME QUESTA È PIÙ UNICA CHE RARA PERCHÉ "VIOLA" LA COSTITUZIONE, IL BUON SENSO LAICO E LA STORIA DEI DIRITTI CIVILI.
SOLO UNA LOGICA FONDAMENTALISTA RELIGIOSA RITERREBBE QUESTA SENTENZA NORMALE, COME IN PASSATO SI CONSIDERAVA REATO PENALE SOLO LA DONNA CHE COMMETTEVA "ADULTERIO" E NON L'UOMO.
MA QUEL SISTEMA DI LEGGI "DISEGUALI" E “DISCRIMINATORIE" È FINITO DA PIÙ DI 40 ANNI. QUESTA SENTENZA INVECE PUNTA A FARCI RITORNARE A QUEL PASSATO!
AUGURIAMOCI CHE LA CASSAZIONE LA CANCELLI COME “CLAMOROSO ERRORE” AL PIÙ PRESTO.
Raffaele B.
RAINEWS24
Giustizia. Picchiare la moglie per motivi religiosi per la Cassazione non e' reato
Roma, 14 dicembre 2006
Picchiare la moglie per motivi legati alla religione non e' perseguibile per legge, lo ha deciso la Cassazione (sesta sezione penale, sentenza n.40789).
Episodi sporadici di maltrattamenti tra coniugi, causati anche da "continui dissidi" per "l'educazione religiosa dei figli" possono non essere condannabili.
La Cassazione lo ha deciso, confermando l'assoluzione di un uomo "perchè il fatto non costituisce reato", accusato di aver maltrattato la moglie con ripetute offese, minacce e aggressioni alla sua integrità fisica nel corso di dissidi causati dal diverso credo religioso dei due: la donna, in particolare, era testimone di Geova e impartiva la propria fede ai figli in contrasto con il marito.
Una sentenza che penalizza due volte il più debole, un uomo che picchia una donna e' piu' probabile del contrario quante mogli, infatti, hanno la forza per picchiare i mariti?
Per la Corte d'appello di Catanzaro, "i provati episodi di percosse da parte dell'imputato nei confronti della moglie", verificatisi in occasione delle frequenti liti tra i due dovute anche a una relazione extraconiugale che l'uomo aveva allacciato, "non erano riconducibili a un'unica intenzione criminosa di ledere sistematicamente l'integrità' fisica e morale della congiunta al fine di avvilirla e di sopraffarla, ma erano espressioni reattive a una situazione di reciproche malversazioni e di disagio familiare, il che escludeva la sussistenza del dolo di maltrattamenti".
Ma La cassazione non e' stata d’accordo e ha ritenuto inammissibile il ricorso del procuratore generale di Catanzaro: nelle sentenze di primo e di secondo grado, osservano gli "ermellini", "si e' pervenuti a una decisione assolutoria sulla base dell'apprezzamento di condotte violente e offensive dell'imputato nei confronti della moglie non riconducibili a un carattere di abitualità ne' collegabili a un dolo unitario di vessazione".
Si e' dunque ritenuto, aggiungono i giudici di Cassazione, che "siffatte condotte fossero espressione di una reattività estemporanea che affondava le sue radici nel clima di dissidio tra i coniugi", derivante sia dalla "diversa religione" praticata dalla donna, sia dalla "relazione adulterina" intrattenuta dall'imputato, "che tuttavia la congiunta era disposta a subire, non sollecitando la separazione del marito".
1 commento:
tutto questo è pazzesco e mi dispiace pensare che non possiamo fare molto, soltanto prenderne nota ed arrabbiarci (inutilmente)!
Posta un commento